2 marzo 2015: scattano alcune novità normative sul cronotachigrafo
Occhio al calendario, perché dal prossimo 2 marzo entrano in vigore alcune innovazioni che riguardano il cronotachigrafo. Sono state introdotte dal Regolamento UE n. 165 del 4 febbraio 2014 che ha abrogato il Regolamento 3821/1985 e che diventa operativo in due tranche: la prima (più piccola) parte il 2 marzo prossimo; la seconda (più corposa) deve attendere il 2 marzo del 2016. Per la precisione a entrare in vigore quest’anno sono gli artt. 24, 34 e 45 del Regolamento; tutto il resto slitta al prossimo anno.
Ma di cosa si occupano questi articoli? Vediamo i diversi punti:
– l’art. 24 è quello che meno interessa i trasportatori visto che riguarda le autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri a installatori, officine e costruttori, per operare sul cronotachigrafo;
– più importante l’art. 34 relativo all’utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione. In realtà questo articolo è una fotocopia dell’art.15, paragrafo 2 del Regolamento 3821/1985 con una piccola ma importante integrazione, in quanto riguarda un esonero gradito agli autisti: «Gli Stati membri non impongono ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo»;
– ancora più corposo l’art. 45 che riguarda le ipotesi di esonerodalle disposizioni sui tempi di guida e di riposo(art. 45). Per la precisione viene elevato a 100 km (rispetto agli attuali 50 km) il raggio operativo massimo entro cui può essere effettuato il trasporto con le deroghe previste sui tempi di guida e di riposo (tra cui quella sui trasporti effettuati da veicoli di peso inferiore a 7,5 tonnellate impiegati dai fornitori di servizi postali universali). Inoltre vengono esonerati dall’osservanza dei tempi di guida e di riposo i trasporti in conto proprio con veicoli di peso inferiore a 7,5 tonnellate effettuati entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l’impresa.
Il paragrafo 2, invece, parla sulle deroghe ai tempi di guida e di riposo lasciate alla decisione degli Stati membri e dell’esonero dall’osservanza dei tempi di guida e di riposo per i trasporti in conto proprio con veicoli di peso inferiore a 7,5 tonnellate effettuati entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l’impresa.
Il 2 marzo 2016, poi, entrerà in vigore un ulteriore pacchetto di norme che riguarda l’introduzione della nuova generazione di tachigrafi intelligenti, da montare sui veicoli immatricolati, per la prima volta, 36 mesi dopo l’entrata in vigore delle norme di dettaglio stabilite dalla Commissione Ue. Questi tachigrafi – di cui comunque torneremo a parlare – dispongono di un sistema di navigazione satellitare che permette di registrare in automatico la posizione del veicolo nel luogo di inizio del periodo di lavoro giornaliero, in quello raggiunto ogni 3 ore di periodo complessivo di guida e quello di fine giornata lavorativa.
Inoltre, dispongono di un sistema di comunicazione remota con le autorità di controllo che consente di selezionare i controlli su strada, mirandoli su quei veicoli per i quali in remoto sono state riscontrate anomalie.
Infine, i nuovi tachigrafi sono muniti di un’interfaccia per l’interazione con i sistemi di trasporto intelligenti.
Per le imprese di autotrasporto scatterà anche un obbligo di formare i propri conducenti sull’uso del cronotachigrafo e controllare il corretto utilizzo dell’apparecchio.
Laddove non si adegua a questi obblighi, scatta una responsabilità diretta dell’impresa che gli Stati possono però circoscrivere a seguenti casi:
– mancata formazione agli autisti sul tachigrafo;
– concessione di premi o di maggiorazioni di salario in relazione alle distanze percorse;
– organizzazione dell’attività degli autisti in modo tale da rendere impossibile il rispetto dei tempi di guida e di riposo;
– mancata fornitura agli autisti delle istruzioni rispetto a tutti questi aspetti.
La normativa prevede poi una serie di altre novità rispetto al rilascio delle carte conducente, al loro furto o smarrimento che affronteremo prossimamente.