Sonno: ok sosta in corsia di emergenza

La Cassazione ha inserito la stanchezza, riferibile a quella situazione che precede il pericoloso “colpo di sonno”, nell’accezione estesa di “malessere” che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi dell’Art. 157 del CdS.
I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno stabilito che nel caso specifico non si dovrà procedere per omicidio colposo, nei confronti di un camionista, che sentendosi eccessivamente stanco e provato dal viaggio, aveva fermato il proprio mezzo nella stretta corsia per la sosta d’emergenza dell’autostrada, divenendo sfortunatamente ostacolo invalicabile per un altro veicolo sopraggiunto in seguito all’esplosione di un pneumatico.

Per i giudici, infatti il termine “malessere” non può esaurirsi nella nozione di infermità, incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall’Art. 88 del Codice penale, o nell’ipotesi di caso fortuito di cui all’Art. 45 del Codice penale, bensì nel lato concetto di disagio e anche di irrefrenabile esigenza fisica (anche transitoria) che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione, e quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi la stanchezza e il torpore che sono premonitori di un colpo di sonno, imponendo al soggetto di interrompere immediatamente la guida del mezzo.

Sulla base di tali considerazioni si ritiene come unica causa legittima dell’incidente, lo scoppio del pneumatico per la cattiva manutenzione o l’eccessivo carico. Del resto manca del tutto la “concretizzazione del rischio” in relazione a quelle che sono le finalità della corsia di emergenza posto che la stessa non garantisce l’incolumità di quanti possono andare fuori strada e quindi invaderla, bensì quella di consentire ai mezzi delle forze dell’ordine e di soccorso di raggiungere al più presto e senza intralcio, il luogo ove è necessario portarsi per l’urgenza e l’emergenza determinata da un sinistro o da altre gravi necessità.

Fonte: www.scuolaguida.it